Griglie di valutazione
Si ricorda che:
– Modalità e criteri di valutazione sono definiti «per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento» (L. n.169, artt. 1-5)
– Oggetto di valutazione è «il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni» (artt. 1-3)
– La valutazione è e resta comunque, «espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (art. 1-1)
Il requisito di ammissione alla classe successiva è:
– non viene ammesso alla classe successiva lo studente che presente 3 o più insufficienze gravi (dal 4 in giù).
I requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo (2023-2024, approvate dal collegio dei docenti in data 05/09/ 2023) prevedono:
– Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento scolastico (fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche in funzione di eventuali situazioni specifiche previste dalla situazione pandemica).
– Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR 24 giugno 1998, n.249).
Per quanto riguarda il voto di ammissione all’Esame di Stato, in riferimento al percorso scolastico triennale dell’alunno, secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, verrà calcolato con la seguente proporzione:
– 20% della media dei voti del primo anno
– 30% della media dei voti del secondo anno
– 50% della media dei voti del terzo anno
In sede di scrutinio, inoltre, potranno essere tenuti in considerazione i criteri qualitativi elencati nella griglia sottostante, che comprendono: acquisizione delle competenze e conoscenze; motivazione ed impegno nello studio; frequenza e partecipazione alle attività didattiche; correttezza nel comportamento e collaborazione al dialogo educativo; autonomia ed organizzazione del lavoro.
Come si svolgerà l’esame?
Ricordiamo che quest’anno il Ministero dell’Istruzione ha disposto che l’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione sia costituito da tre prove:
1) Prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
2) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
3) Prova scritta relativa alle competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria, come disciplinata dall’art.9 del DM 741/2017
4) Colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
Ai fini della definizione del voto finale, o meglio della proposta di voto, la sottocommissione procede, nell’ordine, nella maniera di seguito indicata:
– Calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, media senza arrotondamenti all’unità superiore o inferiore.
– Calcolo della media tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con eventuale arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.